Art. 9.
(Misure contro la tratta delle persone e istituzione di gruppi speciali interforze).

      1. Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri, adotta le

 

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misure necessarie, anche tramite opportuni accordi a livello internazionale, al fine di favorire la prevenzione e la repressione della tratta delle persone e le fattispecie criminose collegate alla prostituzione.
      2. È istituito a cura del Ministero dell'interno, presso ogni provincia, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un gruppo speciale interforze, composto da appartenenti all'Arma dei carabinieri, alla Polizia di Stato e al Corpo della guardia di finanza, ai fini di una più efficace opera di repressione del fenomeno della prostituzione esercitata in luogo pubblico o aperto al pubblico.